CAPITOLO I: PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

Art. 1 – Codice deontologico: princìpi generali

a) I princìpi ispiratori del presente Codice Deontologico sono correttezza, rispetto, trasparenza, professionalità e salvaguardia di tutti gli interessi coinvolti, sia dei Consumatori che degli agenti immobiliari;
b) Le regole di comportamento contenute nel presente Codice sono vincolanti per il Mediatore;

Art. 2 – Codice deontologico: finalità

Il Codice deontologico di Kers Immobiliare definisce regole e fornisce suggerimenti comportamentali al fine di improntare l’attività professionale del Mediatore secondo i princìpi di correttezza, rispetto, professionalità e trasparenza a tutela del Consumatore, dei Mediatori e più in generale della Categoria.

CAPITOLO II: NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 3 – Norme generali di comportamento

Il Mediatore deve:
1. agire con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia, secondo i princìpi morali di lealtà e di fedeltà rispettando le regole ed i canoni di correttezza e di professionalità;
2. agire sempre nel rispetto delle leggi in generale ed in particolare di quelle che regolano la professione dando prova al Cliente che ne faccia richiesta di essere regolarmente iscritto al Ruolo Mediatori, di aver stipulato idonea assicurazione Rischi Professionali e di aver depositato i propri formulari presso la CCIAA;
3. richiedere e rispettare rigorosamente il segreto professionale ed esigere che questo venga osservato anche da parte di Collaboratori, Dipendenti e Colleghi che lo coadiuvano nello svolgimento dell’attività, attenendosi anche a quanto previsto dalla normativa vigente sulla Tutela dei Dati Personali (Privacy);
4. essere aggiornato costantemente (formazione permanente) affinché la propria prestazione professionale possa essere qualificata e competente;
5. agire sempre con trasparenza, evitando ogni possibile equivoco nell’interesse delle parti ed evitando di creare pregiudizio alla dignità della professione;
6. astenersi dall’adottare forme di pubblicità scorretta e menzognera, ricordando che è illecito omettere di comunicare precisazioni e fatti necessari al Cliente per valutare correttamente un prodotto, un’attività o un servizio.

Art. 4 – Norme di comportamento: rapporti fra Mediatori

a) E’ fatto divieto di collaborare con chi esercita abusivamente la professione;
b) E’ fatto divieto di operare direttamente con persone vincolate da rapporto societario, di dipendenza o di collaborazione ad altri Colleghi, se tale collaborazione operativa non è stata preventivamente pattuita con i titolari delle rispettive Imprese;
c) E’ dovere del Mediatore qualificarsi sempre come tale, oltre che con i Clienti, anche con i Colleghi in caso di trattative in cui siano interessati più Mediatori;
d) E’ vietata l’utilizzazione di mezzi che possano creare equivoci e confusione coi Colleghi sul mercato ;
e) In caso di affare concluso per intervento di più Mediatori la suddivisione della provvigione deve essere preventivamente pattuita fra le parti in forma scritta;
f) Nel caso di pluralità di Mediatori, con incarico in esclusiva conferito ad uno di essi, la titolarità dello stesso resta al Mediatore che ne è intestatario;
g) Nello svolgimento della propria attività professionale il Mediatore non deve compiere atti di concorrenza sleale;
h) Il Mediatore è tenuto a denunciare agli Organi competenti delle singole associazioni provinciali ed a quelli della CCIAA ogni forma di concorrenza sleale, pubblicità menzognera, e quant’altro possa arrecare danno all’immagine della professione di cui fosse testimone;
i) I Mediatori, nello svolgimento della propria attività, eviteranno in tutti i modi di criticare pubblicamente l’operato di un altro Professionista Immobiliare e altresì di dispensare d’iniziativa opinioni di sorta sulle operazioni di un altro Professionista Immobiliare. Il Mediatore potrà far conoscere il proprio pensiero in proposito, usando nella circostanza l’equilibrio e l’obiettività necessari e la massima correttezza professionale.
l) Nessun Mediatore si adopererà per acquisire un incarico relativamente ad immobili già acquisiti in via esclusiva da un altro Professionista Immobiliare;

Art. 5 – Norme di comportamento: rapporti fra Mediatore e Cliente / Consumatore

a) Il Mediatore deve sempre agire nel rispetto di quanto stabilito dal presente Codice Deontologico, dalle vigenti leggi in materia;
b) Il Mediatore deve dare una corretta ed imparziale valutazione del bene mediato e – se richiesto – deve essere disponibile a prestare al Cliente servizio di assistenza fino all’effettiva conclusione del contratto (es.: fino al rogito oppure alla registrazione del contratto di locazione);
c) Il Mediatore deve astenersi dall’accettare incarichi che non possa svolgere con adeguata competenza (es.: se non è a conoscenza delle leggi / norme / regolamenti o semplicemente dei parametri di valutazione per alcune tipologie particolari di prodotti, come attività commerciali, terreni, ecc.) a meno che non dichiari di avvalersi della collaborazione di altri Colleghi e/o professionisti di settore;
d) Per ogni incarico acquisito, preferibilmente in forma scritta, il Mediatore deve reperire ogni documento ed altro elemento necessario e/o utile al corretto svolgimento della propria attività mediatoria;
e) Il Mediatore deve informare il Cliente relativamente alle eventuali obiettive difficoltà che possano sorgere in merito all’affare oggetto della mediazione;
f) Dopo aver stabilito le condizioni essenziali di una proposta di acquisto o di locazione, il Mediatore è tenuto: 1) in caso di ricevimento di una proposta perfettamente conforme all’incarico a non raccogliere altre proposte fino all’esito della predetta proposta; 2) salvo altro accordo scritto, in caso di proposta inferiore a quanto previsto dall’incarico, ad informare il proponente che, qualora venissero raccolte altre proposte migliorative, è dovere del Mediatore sottoporre le stesse al venditore / locatore; in ogni caso il Mediatore si obbliga a tenere le parti sempre al corrente dell’andamento delle trattative;
g) Il Mediatore non deve mai confondere il proprio compenso (provvigione) con il denaro ricevuto per conto terzi (caparra), ossia non deve mai incassare somme diverse dalle proprie spettanze;
h) In caso di vendita diretta da parte di un Mediatore di un bene proprio lo stesso Mediatore dovrà dichiarare di essere in quel caso venditore e non intermediario;

Art. 6 – Norme di comportamento: rapporti fra Mediatore Titolare e Mediatori Dipendenti e/o Mediatori Collaboratori

Oltre a rispettare quanto previsto all’Art. 3, punto a) 3. del presente Codice, il Mediatore deve garantire ai Clienti di avere informato i Mediatori Dipendenti e/o Mediatori Collaboratori che lavorano presso la propria Azienda sul contenuto del presente Codice di Autodisciplina, assumendosi la responsabilità delle eventuali violazioni al Codice stesso effettuate da detti Dipendenti e/o Collaboratori durante lo svolgimento della loro attività mediatoria.

 

BroKers, non agenti immobiliari.

Kers ha inventato la figura BroKers: un professionista dell’intermediazione immobiliare che gestisce la collaborazione di molte agenzie immobiliari di marchi diversi, italiane e straniere.

Il BroKers non è un comune agente immobiliare ma un solido professionista supportato da un’azienda e formato per liberare pienamente il proprio potenziale.

Ambizione, propensione al miglioramento e ricerca dell’eccellenza sono le qualità iniziali per diventare un BroKers.

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